Art. 10.
(Unità di strada)

      1. Presso ogni centro è istituita almeno una unità di strada, avente come obiettivo principale la riduzione della diffusione dell'infezione da HIV e delle patologie correlate all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso la modifica dei comportamenti a rischio.
      2. Compito delle unità di strada è stabilire una relazione costruttiva con i tossicodipendenti che non sono in contatto con i SERT o con associazioni, cooperative e organismi comunque denominati operanti nel settore del privato sociale, avvicinandoli nel loro ambiente quotidiano. Tale compito può essere svolto anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e di strumenti di profilassi utili a limitare la diffusione delle patologie di cui al comma 1. Le unità di strada operano anche nei confronti dei soggetti che non manifestino una dichiarata intenzione di disintossicarsi.

 

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      3. L'organizzazione e il funzionamento delle unità di strada sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.